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Qui gli articoli della nostra carta fondamentale che, a mio avviso, si assumono come violati dalle norme anticovid, e in particolare mi riferisco a quelle che impongono il Green pass, sicché per accedere al lavoro e a determinate attività, viene richiesto il tampone e/o il vaccino, o solo il vaccino (super Green pass), e l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni.
Art. 77 e 32 Cost.
La normazione d’urgenza, tramite decreto legge, è prevista dall’art. 77 Cost. Il Governo può emanare atti avente forza di legge in casi di necessità e urgenza. Ma questa possibilità non è ammissibile per norme che intendano incidere pesantemente e definitivamente su un diritto fondamentale come la salute. Sicché è inammissibile un obbligo vaccinale imposto tramite decreto legge. Se per una qualsiasi ragione, il decreto non venisse convertito dal Parlamento, chi si è sottoposto a obbligo non può tornare indietro, sicché gli eventuali effetti avversi da vaccino resteranno sul groppone dell’obbligato. Ecco perché l’art. 32, comma 2, Cost. deve essere soggetto a stretta interpretazione per quanto riguarda la riserva di legge: non solo riserva di legge assoluta (solo la legge può disciplinare i casi e le modalità), ma anche riserva di legge formale (solo la legge del Parlamento può imporre il vaccino obbligatorio).
Art. 32 e dignità umana
I TSO non devono ledere la dignità della persona. Sicché non è possibile in alcun modo stabilire un vaccino obbligatorio (o anche solo un tampone) che abbia come sanzione la negazione della dignità della persona, che si verifica ogni qual volta viene stabilito che se non ti vaccini (o non ti tamponi), non puoi lavorare o accedere a determinati servizi, e dunque non puoi sostenerti economicamente, non puoi sostenere la tua famiglia e non puoi avere una normale vita sociale. Altresì, la dignità della persona è violata, ogni qual volta si impone (direttamente o indirettamente) un vaccino che non immunizza né impedisce il contagio: in questo caso, infatti, siamo dinanzi non già a una vaccino, ma a una terapia farmacologica che è fuori dalla previsione dell’art. 32, comma 2. Esiste peraltro il diritto della persona di rifiutare cure e terapie che potrebbero danneggiarla, e anzi, la Corte Costituzionale con la sent. 5/2018, esclude che possa sussistere obbligo qualora il vaccino possa potenzialmente danneggiare la persona fino alla conseguenza più grave, quale è la morte.
Art. 4 e 36 e 30 Cost.
La dignità di cui all’art. 32, comma 2, coinvolge in primis il diritto della persona di lavorare per sostenere se stesso e la propria famiglia. Sicché, un obbligo (diretto o indiretto) che abbia come sanzione il divieto di lavorare (e anzi, con l’ulteriore sanzione pecuniaria qualora si lavori in violazione del divieto), contrasta sia con l’art. 4, che stabilisce il principio fondamentale del diritto al lavoro, sia con l’art. 36, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione dignitosa per sostenere se stesso e la propria famiglia, e sia con l’art. 30, che pone in capo al cittadino il dovere di sostenere la prole, che egli non potrà sostenere qualora non lavorasse per via di una sanzione che nega l’espletamento dell’attività lavorativa.
Art. 2, 3 e 32 Cost.
I cittadini hanno tutti pari dignità sociale e lo Stato si deve far carico di rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono questa pari dignità. Un obbligo diretto o indiretto che abbia come sanzione la negazione del diritto al lavoro e della socialità, e dunque della dignità della persona, viola l’art. 3, perché crea un’iniqua disparità di trattamento tra cittadini, e viola l’art. 2, che pone in capo alla Repubblica il dovere di rispettare i diritti inviolabili dell’uomo, negati e vilipesi qualora si neghi alla persona il diritto di sostenersi economicamente, di accedere ai servizi e di socializzare con i propri concittadini. La ghettizzazione è solo un’intollerabile aberrazione che non può essere giustificata nemmeno per ragioni sanitarie.
Art. 3, 16 e 34 Cost.
Le norme anticovid che stabiliscono come sanzione alla violazione dell’obbligo diretto o indiretto di vaccino, l’impossibilità di uscire dal proprio territorio di residenza, usufruendo di servizi pubblici essenziali (come traghetti, treni e aerei) viola l’art. 16 Cost., perché per alcune tratte l’uso dei servizi di trasporto pubblico è imprescindibile per ragioni economiche e di tempo, o semplicemente per ragioni logistiche (si pensi a chi risiede nelle isole e non può fare a meno di prendere traghetti o aerei). L’art. 16 Cost., per quanto possa stabilire che la legge può limitare il diritto di movimento in certe porzioni di territorio per ragioni di sanità e sicurezza, non autorizza la discriminazione tra cittadini. Ecco perché una norma che stabilisca che certi cittadini possano muoversi liberamente e altri no in ragioni di un obbligo diretto o indiretto, viola sia questa norma e sia l’art. 3 Cost. A maggior ragione, ciò è vero qualora venga minato un altro diritto fondamentale come il diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 (studenti che non possono prendere bus, tram e treni per studiare).
Naturalmente le violazioni sopra indicate devono essere valutate e coordinate tra di loro, soppesando i dati scientifici, le statistiche, la natura dei vaccini e, non per ultimo, la portata delle norme di legge che si assumono come costituzionalmente illegali. E’ evidente, poi, che richieste di censura costituzionale attinenti agli artt. 2, 3, 4, 16, 30, 36, 77, devono essere correlate strettamente alla portata precettiva dell’art. 32 Cost., sicché quest’ultimo è il punto normativo-costituzionale fondamentale per valutare la violazione dei principi su elencati, in relazione alle evidenze scientifiche sui vaccini.