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Negli articoli precedenti ho parlato del #lavoro, e precisamente ne ho parlato sia in relazione all’art. 1 Cost. (qui), sia in relazione all’art. 3 (qui), e l’ho menzionato nel mio articolo sui pilastri della #sovranità. Questo perché il lavoro è un elemento che qualifica in modo pregnante la nostra carta costituzionale. Ed è per tale ragione che, a scanso di equivoci, voglio con forza precisare che il lavoro nel senso definito dalla carta non è il lavoro in chiave ideologica e politica. Non è, in altre parole, il fenomeno che vede da una parte la prestazione lavorativa subordinata e dall’altra il datore di lavoro, e cioè l’imprenditore. E’ certo anche questo, ma è un concetto sicuramente più ampio, che – come ho già detto – riguarda qualsiasi attività umana manuale o intellettuale che sia in grado di favorire la realizzazione della persona umana e nel contempo di generare ricchezza, dunque reddito (v. art. 35 Cost.).
L’articolo della Costituzione in esame in teoria sarebbero tre (l’art. 4 e gli artt. 35 e 36 Cost.), ma in questo contesto vorrei concentrarmi solo sul principio fondamentale enucleato all’art. 4 Cost., di cui illustro ora il primo comma:
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
La norma dunque sancisce il principio secondo il quale il cittadino ha diritto al lavoro. A una lettura superficiale (e ideologica) sembra che la Repubblica debba adoperarsi per cercare un lavoro al cittadino o assegnargliene uno. Ergo, la Repubblica che diventa una sorta di ufficio di collocamento. Ma la verità è che non è questa la corretta lettura del principio in questione. E un suggerimento in tal senso ce lo dà il secondo periodo, unito dalla congiunzione “e”: “la Repubblica… promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto“.
Dunque è evidente che la norma in questione conferma quanto è già stato statuito nell’art. 3: e cioè il ruolo della Repubblica nel porre in essere tutte quelle misure politiche ed economiche che permettano la realizzazione umana, sociale ed economica del cittadino, e che dunque rimuovano quelle diseguaglianze tra i cittadini (gli ostacoli di ordine economico e sociale), garantendo agli stessi pari dignità sociale; dignità sociale che solo il lavoro in tutte le sue forme può offrire.
In costituente, la discussione sulla norma è stata piuttosto articolata. Soprattutto sul lato dell’affermazione del principio contenuto nell’articolo 4. Se è vero però che nessuno metteva in seria discussione il principio del diritto al lavoro, alcuni ritenevano che dovesse essere sancito anche il dovere al lavoro. Suggestivo, sul punto, fu l’intervento del costituente #Colitto (seduta del 9 settembre del 1946, terza sottocommissione della commissione per la Costituzione):
… Il lavoro è anche un dovere sociale, cioè un dovere verso la collettività, essendo il modo con cui l’individuo, nella solidarietà necessaria in tutti i produttori, partecipa e contribuisce alla vita sociale, lo strumento, mediante il quale può realizzarsi il bene comune ed il comune progresso. Il lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, non è dal singolo, preoccupato del suo egoistico interesse, esplicato solo per sé o per la famiglia o per l’imprenditore, ma per tutta una determinata categoria di persone, perché la Nazione, per essere attiva e potente, ha bisogno che ciascuno lavori …
E in effetti, poi è stato partorito il secondo comma:
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Dunque il lavoro è non solo un diritto, ma è anche un dovere sociale (v. art. 53 Cost.), poiché attraverso il lavoro non solo il lavoratore soddisfa i propri bisogni personali e quelli della propria #famiglia (cfr. art. 36 Cost.), ma concorre con la propria attività lavorativa al benessere collettivo e dunque al progresso materiale e spirituale della società. Questa asserzione di principio comporta peraltro che i compiti della Repubblica nel promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro diventano necessariamente compiti istituzionali che riflettono e tutelano l’interesse nazionale. Il legislatore e il governo non devono o dovrebbero sottrarsi a questo dovere costituzionale, che stride peraltro con alcune riforme costituzionali recenti (v. artt. 81 e 117, comma 1), preordinate – sappiamo – a introdurre e rafforzare un modello economico (quello europeista, delineato all’art. 2 del TFUE) che contrasta palesemente con i doveri della Repubblica enunciati nei principi fondamentali, tra i quali, proprio nel presente articolo 4.
In sintesi, il lavoro in senso costituzionale si realizza nel doppio binario del diritto al lavoro e del dovere al lavoro; nel mezzo il compito della Repubblica di promuovere tutte le condizioni necessarie affinché il diritto al lavoro si realizzi concretamente e, di riflesso, il dovere sociale al lavoro non diventi una mera enunciazione di principio, priva di contenuti fattuali, tradita davanti a un esercito sempre più grosso di inoccupati, disoccupati e imprenditori falliti: un esercito di semi-diseredati che sconfessa la dignità della persona umana e la sua libertà e che dunque mortifica il principio di uguaglianza sostanziale enucleato all’art. 3 Cost.