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Ieri gli euro-lirici, o se vogliamo, gli euro-ottimisti, erano tutti in un brodo di giuggiole, perché i duo Dombrovskis-Gentiloni, attraverso una lettera di proposte, avrebbe tolto le peggiori (e immonde) condizionalità sulla richiesta del cosiddetto MES “sanitario” o MES light. Leggiamo e commentiamo alcuni passaggi di questa “meravigliosa” letterina:
[…] In linea con il quadro dell’UE, uno Stato membro che beneficia dell’assistenza finanziaria precauzionale del meccanismo europeo di stabilità è soggetto a una sorveglianza rafforzata da parte della Commissione quando viene tracciata la linea di credito. Il quadro implica ulteriori requisiti di monitoraggio e comunicazione rispetto al normale ciclo e procedure di sorveglianza del semestre europeo. Tuttavia, il rapporto dell’Eurogruppo afferma che “L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell’area dell’euro che chiedono sostegno si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti al Crisi COVID-19 (…). ” […]
Se la traduzione è corretta (e credo lo sia), emerge in questo primo passaggio che lo Stato che beneficerà del MES sarà soggetto a “sorveglianza rafforzata”. Viene solo precisato che verrà posto come unico requisito di accesso alla linea di credito l’impegno che questa linea venga utilizzata per il finanziamento delle spese sanitarie causati dal Covid.
Non sfugge al più attento osservatore che non vi è contraddizione tra la sorveglianza rafforzata e il requisito light per accedere al credito. Infatti, il primo attiene al rapporto debito-credito (che si svilupperà nel tempo), il secondo alla concessione del credito. Sicché una volta che si sono presi i soldi, si finisce nelle fauci della sorveglianza rafforzata.
La letterina però, quasi a voler rassicurare (sic!), prosegue affermando che la Commissione si concentrerà solo sull’uso effettivo dei fondi per la crisi pandemica, affermando successivamente che:
[…] La Commissione ritiene che, nelle circostanze della crisi COVID-19 e in considerazione della natura del sostegno ESM alla crisi pandemica ECCL, non vi è spazio per l’attivazione dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE ) N. 472/2013 relativo a relazioni e informazioni supplementari sul sistema finanziario.
3. Ai fini di una sorveglianza rafforzata, la Commissione non effettuerà missioni in loco ad hoc oltre a quelle standard che si svolgono regolarmente nell’ambito del semestre europeo.
4. Vista la portata molto specifica e limitata del sostegno alla crisi pandemica e nelle circostanze della crisi COVID-19, la Commissione non vede possibilità di una possibile attivazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 472/2013 , progettato per affrontare le difficoltà strutturali interne.
5. Poiché le condizioni sono strettamente limitate all’uso della linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione, l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 relativo al programma di aggiustamento macroeconomico non applicare.
E’ evidente che trattasi di mere dichiarazioni di intenti che non scalfiscono nemmeno per sogno la portata vincolante del reg. 472/2013, artt. 3, 4 e 7. E certo non la portata vincolante del Trattato ESM. Sicché, sono intenti che non apportano deroghe o eccezioni giuridicamente vincolanti. Di più! Significa che la trappola ECCL c’è ma non si vede. Altrimenti, se così non fosse, la Commissione si sarebbe impegnata a far modificare il reg. 472/2013, per inserire le eccezioni dovute al covid. Come, in effetti, promette di fare per il reg. delegato 877/2013 sul monitoraggio post-programma.
E a proposito di monitoraggio, la stessa lettera afferma che questo verrà effettuato ai sensi dell’art. 14 del regolamento 472. Il quale, al secondo paragrafo, afferma che «su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013».
Certo, la stessa Commissione poi afferma che non «non vede possibilità di una possibile attivazione dell’articolo 14, paragrafi 2 e 4». Ma come più su detto, siamo sempre nell’ambito delle “buone” intenzioni e dei “buoni” propositi, che non introducono deviazioni giuridicamente vincolanti sulle vigenti norme europee relative alle linee di credito EMS-ECCL.
Semmai, da queste dichiarazioni d’intenti – e immutata la normativa europea – emerge chiara e cristallina la concreta possibilità che la Commissione potrà, a sua completa discrezione (facendo forza sui trattati e sui regolamenti citati), usare, a secondo dei casi, la mano leggera o quella pesante con il paese che richiede ESM sanitario. In altre parole, potrà decidere se applicare o meno il full-MES oppure no.
Per dirla papale, papale, immaginate quale potrà mai essere la predisposizione verso l’Italia se le prossime elezioni (quelle indette dopo aver preso i soldi del MES) le dovessero vincere gli euroscettici…
Ora, la letterina dovrà essere accolta e approvata dal l’imminente Eurogruppo. Ma è chiaro che l’eventuale intesa in seno a questo organismo informale non potrà realisticamente avere la forza giuridica di un nuovo trattato né potrà derogare alle norme europee vigenti. Sicché, qualsiasi cosa verrà fuori, sarà solo fumo nero. L’arrosto resta sempre lo stesso: il MES, quello vero, quello hard, quello che prevede condizionalità pesanti, aggiustamenti macroeconomici e dunque troika.