Il vincolo esterno giuridico-normativo e l’interesse nazionale

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Una breve premessa è d’obbligo. Il “vincolo estern”o è globalmente inteso come la capacità di soggetti sovranazionali giuridici, politici e soprattutto economici (i cosiddetti “Mercati”) di condizionare i processi decisionali interni, derogando i principi costituzionali inderogabili e imponendo dunque delle condizionalità che si riverberano poi nella realtà socio-economica del paese. Il processo che afferma il vincolo esterno è un processo a 360° che coinvolge tutti i livelli dell’ordinamento europeo e italiano. Dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale ed europea, è iniziato negli anni ’60. A tal proposito si ricorda l’evoluzione giurisprudenziale del giudice delle leggi che riconoscerà al giudice ordinario il potere-dovere di disapplicare (rectius: inapplicare) le leggi interne quando queste siano in contrasto con i regolamenti comunitari.

Il vincolo esterno “giuridico-normativo” – fin lì rinvenibile nell’incerto quadro giurisprudenziale – è stato poi costituzionalizzato nel nostro ordinamento con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (ma in realtà elementi di condizionalità esterne potrebbero essere già rinvenute nell’art. 10.1, come si evidenzierà più avanti). Con tale legge vengono modificati alcuni articoli della Costituzione e in particolare l’art. 117, al cui comma 1 viene sancito che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Dunque, se è pur vero che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, e dunque tramite gli organi che ex-art. 1 Cost. rappresentano (ovvero nei quali ha sede) la volontà popolare, è altresì vero che la loro potestà comunque debba essere conforme alla Costituzione (e si presume che qui il riferimento vero sia ai principi fondamentali) e – sic! – ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (cfr. art. 10.1 Cost.). Dunque, per quanto la volontà popolare, di cui il Parlamento è espressione costituzionale, definisca un determinato indirizzo politico, quella volontà viene posta nel nulla o affievolita qualora essa contrasti con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Non posso qui approfondire la questione del rapporto tra ordinamento comunitario e obblighi internazionali (in realtà, un rapporto esiste, e nel paper accenno al “mistero” dell’art. 117 che non viene applicato alla CEDU). Si può però dire che sia gli uni che gli altri, vengono ancorati a un’interpretazione alquanto “leggera” o se vogliamo di “comodo” degli artt. 10 e 11 Cost. (non è una novità). Qui, semmai, vorrei fare una breve riflessione sulla clamorosa assenza, nell’art. 117 novellato, dell’interesse nazionale, ciò poiché è questo uno dei problemi – a mio avviso – maggiormente rilevanti nella costituzionalizzazione del vincolo esterno. Diamine! Abbiamo sottomesso i nostri processi democratici al potere di organismi che fuggono a tali processi, e non ci siamo tenuti una porticina aperta per arginare o neutralizzare questo potere qualora fosse dannoso per i nostri interessi?

Un vero mistero. “Complottisticamente” parlando, potrei affermare che hanno lavorato forze che intendevano piegare l’Italia agli interessi stranieri (!), e dunque l’assenza dell’interesse nazionale è il frutto malato di questa “volontà”. Credo però che la realtà sia ben più articolata, e seppure non si possa escludere del tutto l’ipotesi anzidetta (e chi potrebbe?), è anche vero che spesso le leggi vengono fatte senza un’approfondita valutazione e senza un’adeguata pianificazione per il futuro (il sostanziale fallimento dell’Unione Europea dice nulla?). Quello che però è certo è che la mancanza del richiamo dell’interesse nazionale rappresenta un vulnus difficilmente colmabile attraverso un ragionamento costituzionale che faccia emergere tale interesse dall’architettura nel suo complesso (seppure è certamente possibile). Parlo, in particolare, dei controlimiti e in generale della (falsa) sicurezza che potrebbe dare l’idea che la sovranità comunque non viene ceduta del tutto (e anzi venga solo limitata), e che l’interesse nazionale possa essere sempre evocato come elemento dirimente a tutela dell’integrità e della stabilità nazionale.

Forse è vero o forse no. Certamente è vero che l’interesse nazionale, per ovvie ragioni (una a caso: l’art. 1), avrebbe dovuto essere citato espressamente come limite materiale e meta-giuridico alle cessioni di sovranità e alla subordinazione delle leggi interne alle determinazioni sovranazionali. Il vincolo esterno, in questi termini, avrebbe dovuto essere tanto legittimo quanto questo fosse incapace di ledere l’interesse nazionale, inteso questo – ricordo – come la somma degli obiettivi economici, politici e militari, definiti costituzionalmente, che la comunità nazionale intende portare avanti attraverso una serie di azioni di natura politica ed economica onde raggiungerli e soddisfarli per il benessere collettivo.

Nulla di tutto ciò purtroppo è accaduto, vuoi forse per (in)coscienza, consapevolezza o volontà, o vuoi per dimenticanza e scarsa capacità di pianificazione politica. Fatto sta che il vincolo esterno giuridico-normativo si è realizzato pienamente, concorrendo con quello materiale-sociale ed economico a neutralizzare la sovranità e l’interesse nazionale, creando così una rottura della Costituzione, e cioè un contrasto insanabile (sospettosamente ignorato) tra i principi fondamentali e la definizione della gerarchia delle fonti, operata dall’art. 117, che solo il limite costituzionale e materiale dell’interesse nazionale – richiamato come valore supremo materiale e giuridico e dunque come limite meta-giuridico assolutamente invalicabile – avrebbe potuto evitare.

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