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La nostra Carta Costituzionale, all’art. 1, sancisce due principi fondamentali, che rappresentano l’ossatura dell’intero impianto costituzionale: il lavoro da una parte e la sovranità popolare dall’altra. Il primo comma fa riferimento al lavoro:
L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro
Cosa significa esattamente? In realtà, sul punto ci fu un lungo dibattito in sede costituente che qui chiaramente non può essere riprodotto. La realtà è che la discussione verteva principalmente non tanto sulla formula più adatta, quanto sull’inserimento del termine lavoro nell’affermazione di principio. Ciò perché, in un contesto storico profondamente ideologicizzato, il termine lavoro richiedeva un chiarimento sulla sua portata sociale e politica. Lavoro era qualsiasi fenomeno socio-economico che produceva beni, reddito e servizi, e dunque anche quello imprenditoriale e autonomo, oppure lavoro era solo il lavoro subordinato?
La paura dunque era che si desse una connotazione ideologica alla nascente Repubblica, e che dunque questa – per dirla con l’on. Cortese – potesse “assumere una colorazione classista attraverso la formula contenuta nel primo comma“, sancendo di fatto “il diritto esclusivo d’una classe a dirigere la vita del Paese“. Dunque il concetto di “lavoro”, seppure presente non avrebbe potuto che essere connotato universalmente come qualsiasi attività umana, manuale o intellettuale, subordinata o autonoma, attraverso la quale l’uomo produce beni e servizi, genera reddito e dunque concorre al progresso e al benessere della Repubblica (cfr. art. 4 e art. 35 Cost.).
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
Il concetto di sovranità è un concetto cruciale ed è oggi un tema estremamente dibattuto. Comporta, per una nazione e dunque per il popolo che è espressione di quella nazione, il diritto di autodeterminarsi, di stabilire le regole sociali della propria convivenza, di definire i rapporti economico-sociali e di garantire la sicurezza e il controllo del territorio entro determinati confini.
La sovranità – nella nostra carta costituzionale – appartiene al popolo. Anche questa affermazione è stata foriera di un intenso dibattito in sede costituente. Celebre è stata la considerazione di Einaudi, secondo il quale la sovranità “non appartiene al novero delle verità scientifiche, indiscutibili, dimostrabili, che risultano dalla evidenza medesima delle cose; è piuttosto un principio di fede, e le verità di fede sono discutibili, non si impongono alla mente, ma solo al cuore e alla immaginazione“.
Naturalmente non si è d’accordo con Einaudi. In realtà, la sovranità popolare è un elemento essenziale delle forme democratiche di Stato, poiché è il popolo l’origine e la destinazione delle decisioni politiche ed economiche. Uno Stato privo di sovranità popolare, e cioè uno Stato nel quale le decisioni politiche fondamentali siano assunte da una élite autoreferenziale, inevitabilmente degenera in uno Stato autoritario e repressivo, che nega le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini, i quali, in questo modo, sono considerati sudditi.
E’ chiaro però che la sovranità popolare non è né può essere intesa come la dittatura del popolo, e dunque come una volontà senza limiti e confini, né regole e procedure. La sovranità popolare per essere capace di realizzare i fini e gli interessi della comunità, deve comunque trovare la propria sintesi negli organi costituzionali preposti a dichiarare definitivamente la volontà del popolo dal quale la sovranità promana ed emana. In altre parole, devono esistere meccanismi, organi e sistemi che traducano la volontà popolare in leggi vincolanti erga omnes, con la garanzia che queste leggi non assumano un connotato prevaricante e repressivo.
Questo è il significato della locuzione “forme e limiti della Costituzione”. Nessuno infatti può invocare la sovranità popolare per disattendere la Costituzione o violarne i principi, o adottare decisioni che siano in contrasto con essa e dunque dannose per l’intera comunità. Il che però – sottolineo – non esclude affatto che il popolo sovrano possa in un futuro vicino o lontano ritenere superata la Costituzione, decidendo in questo senso di modificarla parzialmente o di adottarne una nuova. Sono esistiti, del resto, momenti storici che nell’acme degli eventi hanno richiesto la stipulazione di un nuovo patto sociale con nuove regole e nuovi principi. Ed è quello che è accaduto nel 1948.
La domanda finale che pongo è questa: alla luce della Costituzione, se la sovranità appartiene al popolo, pur con i limiti e le forme ivi previste, possono esistere ordinamenti che essendo fuori e al di là della Carta fondamentale, e che in quanto tali siano privi della legittimazione democratica basata sulla partecipazione popolare al voto, possano legittimamente vincolare il popolo sovrano a obiettivi, valori, modelli e interessi che siano in contrasto con quelli previsti nella Costituzione?