La lingua italiana in Costituzione? Non c’è e può essere un problema

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L’art. 6 della Carta fondamentale afferma che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». A questa norma sembra manchi qualcosa. Vediamo: se la Repubblica tutela le minoranze linguistiche, significa che esiste una cosiddetta maggioranza linguistica. Dunque, la domanda è: quale lingua parla la maggioranza?

La risposta è piuttosto semplice: parla italiano. La lingua della maggioranza, perciò, è la lingua italiana. Di guisa che l’art. 6 avrebbe ben potuto essere di questo tenore:

La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Niente. In costituente neanche si parlò di questa eventualità, sicché la lingua italiana, pur essendo la lingua parlata nella Repubblica (e precedentemente nel Regno d’Italia) e quella nella quale vengono vergati gli atti ufficiali (leggi comprese), non entrò mai a far parte del corredo costituzionale.

Ma attenzione! A “colmare” (il virgolettato è d’obbligo) la lacuna è intervenuto lo Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (con il DPR n. 670 del 31 agosto 1972, avente valore di legge costituzionale), che ha sancito all’art. 99 che «[…] quella italiana […] è la lingua ufficiale dello Stato».

Dunque, benché non in Costituzione, la lingua italiana è stata confermata lingua ufficiale della Repubblica Italiana. A ciò si aggiunge la legge ordinaria n. 482 del 15 dicembre 1999, la quale ha stabilito all’art. 1 che «la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano».

Nonostante ciò, nel 2007 venne proposta una legge di revisione costituzionale che mirava a modificare l’art. 12 (perché l’art. 12 e non l’art. 6?) affinché venisse introdotta la lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica. Orbene, la proposta affondò in Senato e non se ne fece nulla. Davanti a questa rivelazione, qualcuno mi potrebbe chiedere: perché? Se l’ufficialità della lingua italica è già stata introdotta con lo Statuto del Trentino Alto Adige e poi è stata sancita con la legge n. 482/1999, che senso aveva riproporla anche nell’art. 12 Cost.?

Beh, il senso era ed è tuttora chiaro. Lo Statuto del Trentino Alto Adige, benché legge di portata costituzionale, non è certo annoverabile fra i principi costituzionali fondamentali, come tali non soggetti a revisione quanto meno in peius. Mentre va da sé che una legge ordinaria, proprio perché ordinaria, è agevolmente abrogabile o modificabile con la normale procedura parlamentare e addirittura con un decreto legge o un decreto legislativo. Dunque la ratio della riforma era evidente: inserendo l’ufficialità della lingua italiana nei principi fondamentali della Costituzione, si sarebbe messa al riparo la nostra lingua dal tentativo di imporre come lingua ufficiale dello Stato un idioma diverso (es. l’inglese o il francese).

Qualcuno ora potrebbe ritenere questa ipotesi non solo improbabile, ma anche ridicola. Forse, ma se cinquant’anni fa voi aveste affermato che nel 2001 la moneta ufficiale dello Stato italiano sarebbe stata una moneta chiamata euro, “controllata” prevalentemente dalla Germania, probabilmente i commentatori dell’epoca vi avrebbero riso in faccia. Dunque non è affatto scontato che in un prossimo futuro, in sede europea, inseguendo i deliri euristi, si deliberi per imporre che so io, il tedesco o il francese, come un’unica lingua ufficiale diversa dall’italiano. Con l’introduzione della lingua italiana nei principi fondamentali, l’eventualità (forse!) non avrebbe alcun effetto per il nostro paese. E senza voler essere malizioso, forse è per questa ragione che nel 2007 la proposta di riforma fu accantonata.

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