L’art. 53 Cost. e i trattati. Un contrasto evidente

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Riassumo qui, in una breve sintesi, l’articolo che ho pubblicato sul sito web Studio Cataldi relativo al rapporto tra l’art. 53 Cost. e i trattati europei. Ebbene, l’articolo in commento stabilisce che il #cittadino (compreso lo straniero) debba «concorrere alle spese pubbliche in ragione della [sua] capacità contributiva». Tale dovere non implica affatto, però, che egli debba coprire, tramite i tributi, la totalità di questa spesa. In altre parole, la Costituzione non impone che la spesa statale debba trovare le risorse solo ed esclusivamente nell’esazione fiscale.

Dunque la questione emerge chiara: se il cittadino non è tenuto a coprire l’intera spesa pubblica, questa spesa, ai sensi dell’art. 53 Cost., deve essere reperita soprattutto in altro modo. E quest’altro modo può essere che l’indebitamento pubblico, o semplicemente il deficit pubblico. Il che significa che il dovere insito nell’art. 53 è semplicemente un dovere #solidaristico, il cui fondamento costituzionale può trovarsi oltre che nell’art. 53, anche negli artt. 2 e 3 della Costituzione. In particolare, nell’art. 2, ove si afferma che «la Repubblica […] richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»

Se questo è vero, la politica economica successiva al Trattato di Maastricht e all’ingresso nell’euro, essendo volta a reperire – in ossequio alle norme dei trattati stessi e in virtù del principio del pareggio di bilancio (v. Fiscal Compact) – le “coperture” per ogni spesa (scoraggiando il ricorso al deficit), ed essendo volta a reperire tali coperture attraverso la fiscalità (e solo in misura minore attraverso l’indebitamento), risulta essere assolutamente incompatibile con l’art. 53 Cost., che non ha mai inteso gravare sul cittadino il peso totale della spesa pubblica, tanto da costringerlo a scegliere tra la spesa medesima (certa) e il risparmio fiscale (eventuale).

Non esiste soluzione al contrasto anzi evidenziato. L’unica soluzione possibile è il recupero della sovranità nazionale, e dunque un processo politico e giurisprudenziale che rimetta al centro dell’azione politica ed economica l’attuazione del modello economico costituzionale e dunque il rispetto integrale dei principi fondamentali della nostra carta, ivi compreso quello contenuto nell’art. 53 Cost. Tertium non datur.

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