Le anomalie sull’obbligo vaccinale ai cinquantenni

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Il Governo – come ho già detto nel precedente postha imposto l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. Tuttavia, in questo brevissimo post, vorrei evidenziare una serie di anomalie.

La sanzione pecuniaria che nasconde il lockdown

L’obbligo prevede una sanzione di 100 euro una tantum per chi non si vaccina. Apparentemente una sanzione abbordabile, ma la verità è che la vera sanzione per chi non si vaccina non è pecuniaria, ma è “sociale”. Il cinquantenne non vaccinato potrà sostanzialmente accedere liberamente solo ad alcune attività, quali la farmacia e il supermercato dove vendono alimentari. Ad altre attività potrà accedervi con un tampone negativo, mentre per altre sarà necessario il vaccino vero e proprio. In altre parole, l’obbligo vaccinale per i cinquantenni nasconde un vero e proprio lockdown per il non vaccinato. Ed è questa la vera sanzione, che viene mediaticamente “disturbata” dalla sanzione pecuniaria una tantum.

Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Un’altra singolarità è che la sanzione pecuniaria verrà comminata dall’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati sanitari vaccinali. Questa è un’anomalia significativa che dà adito a una serie di considerazioni sulla privacy dei dati sanitari e sull’opportunità che un ente preposto a gestire le entrate fiscali si occupi di sanzionare chi non si vaccina. E questo aspetto potrebbe effettivamente essere motivo di ricorso al giudice e al Garante della Privacy.

L’obbligo di super green pass sul lavoro

Chi ha un’occupazione ed è ultracinquantenne non solo deve adempiere all’obbligo di vaccino, ma deve anche possedere il supergreen pass per lavorare. Chi lavora senza, incorre nella sanzione pecuniaria che va dai 600 ai 1500 euro. Questa, è una sanzione diversa rispetto a quella per il  mancato vaccino, sicché, in teoria, possono essere sanzioni cumulabili.

La ratio dell’obbligo

L’obbligo vaccinale è finalizzato a prevenire l’infezione da Sars Covid-2. Ma, chiaramente, sappiamo dai dati ISS che anche i vaccinati si contagiano, dunque la ratio che giustifica l’obbligo vaccinale è debolissima, senza contare che la fascia degli ultracinquantenni, e quanto meno fino ai settant’anni, non sembra essere una fascia ad alto rischio, come dimostrano gli stessi dati ISS linkati nel mio precedente post. Dunque, è ragionevole valutare un ricorso che miri a evidenziare che non sussiste in realtà una ragione valida, ai sensi dell’art. 32 Cost., per imporre un obbligo.

Termine finale

Un altro elemento di anomalia è il termine finale, fissato nella data del 15 giugno 2022. Cioè, l’obbligo vaccinale sussiste fino a quella data, mentre lo stato di emergenza che giustificherebbe l’obbligo è invece fissata al 31 marzo 2022. E’ chiaro che, come ormai capita da due anni a questa parte, il termine finale è relativo, perché il Governo può, a sua discrezione, prorogare sia l’una che l’altra data, alimentando quello che in realtà è diventato un vero e proprio stato di eccezione.

Posologia incerta

Indipendentemente dall’efficacia, quando può definirsi adempiuto l’obbligo? Quante dosi sono necessarie? Due, tre, quattro? In quest’ultimo anno siamo partiti con una dose o due a seconda della tipologia di vaccino. Poi però siamo passati alla necessità del cosiddetto “booster”, cioè la terza dose, e già si parla di una quarta dose, per diminuzione di efficacia della terza. E’ chiaro dunque che parlare di vaccinazione, in questo frangente, è davvero arduo. E’ mia opinione che, alla luce dell’art. 32 Cost., qui siamo davanti a una “terapia obbligatoria”, che però mi pare fuori dal seminato costituzionale.

Consenso liberatorio ed effetti avversi

Il vaccino obbligatorio può certamente richiedere un’informativa, ma non certo il consenso liberatorio. Sicché lo Stato che lo impone deve assumersi la responsabilità per gli effetti avversi, elencando precisamente le patologie e le allergie per le quali c’è esenzione, oltre le ipotesi di esenzione specifiche rilasciate dal medico. La norma, per quanto è a mia conoscenza (sto leggendo la bozza), stabilisce solo genericamente l’esenzione per accertato pericolo per la salute, certificato dal medico vaccinatore. Nulla su un elenco di patologie e allergie che danno esenzione e nulla sul consenso liberatorio, che deve chiaramente essere modificato affinché l’obbligato non sia “costretto” a dare il proprio consenso per un vaccino che deve ricevere perché obbligato (lo faranno con un DPCM?).

L’uso del decreto legge

Un’ultima anomalia è l’uso del decreto legge per imporre l’obbligo. Per quanto sia vero che l’art. 32 parli genericamente di legge per i TSO, senza distinguere tra legge formale e atto avente forza di legge, è altresì vero che, per la delicatezza della materia e per il fatto che sia coinvolto un diritto fondamentale come il diritto alla salute, l’art. 32, comma 2, dovrebbe essere soggetto a stretta interpretazione, sicché quando si parla di riserva di legge, non solo essa deve essere intesa in senso assoluto, ma anche in senso formale. Dunque la legge del Parlamento deve disciplinare ogni ambito dell’obbligo, escludendosi che l’esecutivo possa intervenire con atto avente forza di legge o normazione secondaria.

Insomma, al netto di eventuali modifiche dell’ultimo minuto, prima della pubblicazione in gazzetta, è chiaro che quest’obbligo è decisamente anomalo ed è indubbiamente fuori dal seminato costituzionale, sia per come è stato impostato, sia per i destinatari e sia, soprattutto, per la ratio che lo giustifica.

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