Ma basta con la solfa “siamo una democrazia parlamentare”

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Mai come in questi ultime settimane sono fioccati sui social i “costituzionalisti” improvvisati. Quelli che fino a ieri nemmeno sapevano esattamente come funziona una democrazia parlamentare e oggi discettano di meccanismi costituzionali, riproponendo le formulette apprese dai giornali. “Siamo una democrazia parlamentare” e dunque ogni Governo che ottiene la fiducia dal Parlamento è legittimo.

Questi “costituzionalisti”, che ostentano una conoscenza assai superficiale della materia, e soprattutto basata sui fondi di giornale più che sullo studio dei libri di diritto costituzionale, si aggrappano disperatamente al necessario formalismo della Carta, che giustamente non può offrire un concetto di democrazia sostanziale né può stabilire un principio sacrosanto e ineliminabile qual è quello della “concordanza” tra volontà popolare, orientamento politico in un dato momento storico e rappresentanza parlamentare (C. Mortati).

La solfa “siamo una democrazia parlamentare” e “la Costituzione prevede si possa fare perché basta la fiducia” per giustificare i “ribaltoni” e le maggioranze alternative, evidenzia piuttosto una scarsa conoscenza dello spirito della Carta fondamentale, o se vogliamo tradisce una conoscenza nozionistica e asistematica delle norme della Carta. Perché non sfugge ai più attenti che ogni principio e regola sancita nella nostra Costituzione – comprese le norme procedurali e quello che normano il processo parlamentare e legislativo – non può essere letta isolatamente rispetto al resto della Costituzione e soprattutto dei principi fondamentali informatori e inderogabili che definiscono l’esatta natura della nostra democrazia.

E sul punto, è incontestabile che la nostra non è una democrazia qualsiasi. Invero è una democrazia prima di tutto popolare (art. 1 Cost.). Ciò significa che nel gioco democratico, il popolo sovrano non è un’enunciazione formale, un orpello stilistico della Carta, un preambolo senza alcuna forza vincolante, una concessione retorica dataci dalle élite. Il popolo sovrano è un elemento essenziale imprescindibile e inderogabile nella formazione della volontà statale e democratica, la cui finalità è realizzare il principio lavoristico (art. 4 Cost.). Sicché la partecipazione effettiva del popolo alla vita politica del paese per la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.), non può ridursi al mero rispetto delle regole formali sancite nella seconda parte, ma deve concretizzarsi nella perfetta sincronia o concordanza tra l’effettivo orientamento politico popolare e la composizione parlamentare. Per farla breve: il Parlamento deve rispecchiare quanto più possibile il sentimento politico del paese reale; non è possibile ignorarlo, senza ridurre la portata sostanziale dei principi costituzionali inderogabili e fondamentali. Perché in tal caso, viene negata la possibilità al cittadino-lavoratore di partecipare effettivamente alla vita sociale, economica e politica del paese.

Se ciò è vero, il conferimento della fiducia del Parlamento in carica per legittimare un Governo diventa condizione necessaria, ma non sufficiente. Soprattutto qualora non vi è quella concordanza tra orientamento popolare e composizione parlamentare. La forma è sostanza, ma la sostanza non può essere solo forma. Soprattutto quando si parla di democrazia. Dunque basta con la solfa, “siamo una democrazia parlamentare”. Non è proprio così. Siamo una democrazia popolare, e il Parlamento deve rispecchiare il paese reale, e non già un paese che non esiste o non esiste più o è mutato radicalmente nei suoi orientamenti politici sicché la maggioranza che governa fa l’esatto opposto di ciò che il popolo vuole dal proprio Governo.

Chiaramente, qualcuno potrebbe obiettare che se ciò fosse vero, allora bisognerebbe votare ogni qual volta cambia l’orientamento politico della popolazione, e ciò potrebbe verificarsi ogni anno. Certamente è utile rispondere che si deve votare ogni qual volta il mutamento è tale che qualsiasi altra maggioranza formatasi, viene percepita dalla stragrande maggioranza della popolazione come “infedele” rispetto all’orientamento politico prevalente, desumibile principalmente da una chiara scelta fatta dagli elettori nei precedenti eventi elettorali. E in ogni caso, tanto per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, la nostra Carta prevede che le Camere hanno durata cinque anni (art. 60 comma 1). Questo è un limite massimo, cioè un limite oltre il quale non si può andare. E ciò del resto è confermato dal comma 2 dell’art. 60 che stabilisce che la proroga della durata può essere prevista per legge e solo in caso di guerra. Non esiste in verità un limite minimo, mentre è indiscusso il potere di scioglimento anticipato del Presidente della Repubblica (art. 88 Cost.).

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