MES e vincolo esterno

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Si parla tanto di ristrutturazione del debito, e si dice che con il nuovo MES non esiste alcun obbligo di ristrutturazione. Certo che no. Non esiste: non v’è traccia nella bozza di trattato di un automatismo. Ci mancherebbe. Tuttavia, è altresì evidente che per chi conosce bene come funzionano le cose in Europa, non è che sia necessario un vincolo giuridico per ottenere ciò che si può ottenere con un vincolo di mercato.

Mi spiego. L’Europa è prima di tutto un mercato ed è governata dalle leggi del mercato. Lo stesso art. 3 del TUE lo dice chiaramente. L’intero impianto dell’Unione Europea è impostato per favorire le dinamiche del libero mercato. Non v’è traccia di una struttura “politica democratica” nel senso più nobile del termine, e lo stesso richiamo ai principi di solidarietà, collaborazione ecc., sono solo artifici retorici volti a dissimulare la vera natura del costrutto europeo: l’essere, appunto, un mercato.

Dunque, quando qualcuno afferma che no, il MES riformato non impone la ristrutturazione del debito, dice una mezza verità. E dice una mezza verità, perché ciò che non è giuridicamente obbligatorio, lo è dal punto di vista delle dinamiche del mercato europeo. Il MES riformato offre solo… o meglio semplifica lo strumento legale per adempiere a un obbligo di mercato.

Questo significa che non può essere considerato sufficiente guardare a ciò che è scritto nei trattati sul MES per capire se la ristrutturazione sia un fatto automatico oppure no. E’ necessario guardare al costrutto europeo nel suo insieme, a come si esprimono le dinamiche europee, ai vincoli (questi sì giuridici) su debito e deficit (Maastricht, Fiscal Compact). Sono questi gli indizi, gravi precisi e concordanti, che puntano diritti verso l’automatismo della ristrutturazione senza obbligo giuridico.

Parlerei a questo punto di un obbligo implicito. Non importa se esista o meno un obbligo palesato in una norma giuridica. E’ sufficiente che esistano le condizioni al verificarsi delle quali, la ristrutturazione diventa la strada obbligata dalla quale non ci si può sottrarre. E queste condizioni oggi possono essere riassunte nel concetto di vincolo esterno. Cioè quel vincolo economico-giuridico in base al quale si realizza un’eterodirezione esterna della politica nazionale, rendendo prioritari gli interessi extra-nazionali (stranieri o sovranazionali) rispetto a quelli nazionali, anche con ampie deroghe ai principi costituzionali.

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