Per neutralizzare il MES basterebbe la Corte Costituzionale

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Torniamo indietro nel tempo. Nel 2012, in Germania, la ratifica del MES 1.0 (quello attualmente in vigore) è stata sottoposta a una serie di condizionalità. In sintesi, i giudici tedeschi stabilivano che la quota di partecipazione della Germania al MES non poteva essere superiore ai 190 miliardi di euro, e inoltre stabilivano che il Bundestag avrebbe dovuto essere preventivamente informato sulle attività del MES, con la possibilità che le istituzioni tedesche potessero approvare o rigettare tali attività se contrastanti con la sovranità del Parlamento tedesco.

Invece, noi, come sempre, siamo stati più realisti del Re (la Germania), e abbiamo ratificato il MES a pacchetto chiuso, senza nemmeno porci il problema della compatibilità costituzionale di questo strumento, che nella pratica dovrebbe avrebbe dovuto sostituire la Banca Centrale nella sua funzione fondamentale, e cioè quella di prestatrice di ultima istanza (e già questo aspetto dovrebbe suggerirci di quanto sia disfunzionale l’Unione Europea).

Dicevo che da noi nessuno (e per nessuno intendo le istituzioni) si è preso la briga di valutare la compatibilità del MES in rapporto ai principi fondamentali di natura economica e sociale sanciti in Costituzione. Così, oggi, se la Germania rispetto al MES non ha perso affatto la propria sovranità (visto che il meccanismo è comunque sottoposto al controllo del Parlamento tedesco), l’Italia, invece, sottoponendosi incondizionatamente all’operatività del MES, ha di fatto limitato insensatamente la propria sovranità.

E’ anche vero però che la questione di accesso alla giustizia costituzionale da noi è più problematica. In Germania, ogni cittadino può fare ricorso alla suprema corte (e in effetti molti sono stati i ricorsi che vennero presentati contro il MES). In Italia la legittimazione diretta è limitata ai soggetti previsti dalla legge (Stato e Regioni) e solo in determinati casi, mentre per i cittadini esiste solo il giudizio incidentale, attivato dal giudice qualora ritenesse che una legge applicabile nel caso sottoposto al suo vaglio violi la Carta.

Allo stato attuale, dunque, non esiste un mezzo immediatamente pratico per interessare la Corte Costituzionale della questione. Esiste la via incidentale, e qui però sarebbe necessario studiare quale giudizio ordinario potrebbe attivare un giudizio incidentale di costituzionalità del trattato (e della legge di ratifica). Senza contare che anche qualora venisse trovato e si arrivasse alla Corte, bisognerebbe vedere se e in che termini la Corte sarebbe disposta ad accogliere l’indirizzo giurisprudenziale suggerito dai tedeschi, integrante peraltro la dottrina dei controlimiti (mai applicata dalla Corte rispetto ai trattati europei che sono stati sottoposti al suo vaglio – dai un’occhiata al mio paper).

L’alternativa sarebbe una legge costituzionale che riformasse il sistema di accesso alla Corte Costituzionale, permettendo al cittadino comune di ricorrervi direttamente, quanto meno per sindacare le norme previste dall’art. 75 Cost. In questo modo, i trattati potrebbero venir messi al vaglio della Corte, che potrebbe pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali inderogabili della Carta.

Ma la domanda è: quale forza politica sarebbe disposta a spendersi per questa riforma? Allo stato, credo nessuna. Quando si tratta di migliorare il livello di democraticità del sistema, guarda caso, nessuna forza politica sembra interessata a portare avanti la battaglia.

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