Perché l’indipendenza della Banca d’Italia è contraria alla Costituzione

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Ritenere che la nostra Carta Costituzionale garantisca l’indipendenza della Banca d’Italia (#Bankitalia) e di qualsiasi altro organismo che non sia fra quelli indicati nell’art. 100 Cost. è una interpretazione che non può essere in alcun modo condivisa. Limitandomi alla banca centrale, appare del tutto incontestabile che questa non debba essere indipendente e che, anzi, debba essere soggetta al controllo del Parlamento-Governo. Del resto, ciò emerge cristallino proprio nella nostra Costituzione.

Ecco cosa afferma l’art. 47, comma 1:

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

La norma qui sopra non lascia spazio a dubbi. La Repubblica tutela il #risparmio e controlla e disciplina l’esercizio del #credito; dunque ha l’obbligo costituzionale di realizzare, tramite il plesso istituzionale Governo-Parlamento, queste finalità costituzionali, configurandosi tale impegno come positivo e programmatico sul solco della piena concretizzazione dell’art. 3.2 Cost.

A tal proposito (e a scanso di male interpretazioni), è utile sottolineare con forza che quando si parla di #Repubblica ci si deve riferire esclusivamente all’«insieme degli organi costituzionali di governo, democraticamente rappresentativi … [come tali] strumento della sovranità popolare (art. 1 Cost.): in primis Parlamento e Governo» (lucidamente Qurantotto in Articolo 47 come la linea del piave, di cui il link qui).

Non si può in questo caso accettare la tesi secondo la quale, nel concetto di “Repubblica”, si devono (poter) ammettere anche organi diversi rispetto a quelli che sono deputati a esprimere la volontà popolare ai sensi dell’art. 1, e che come tali vengono identificati essenzialmente nel titolo I e II della parte II della Carta Costituzionale.

Se ciò è vero, l’indipendenza della Banca d’Italia – che oggi si sostanzia essenzialmente in una #deresponsabilizzazione politica dell’Istituto – non corrisponde in alcun modo alla previsione costituzionale come testé ribadita; anzi – e lo si ribadisce nuovamente – essa si pone in contrasto con il dettato costituzionale, dovendosi inequivocabilmente affermare che i costituenti, quando hanno voluto riconoscere l’indipendenza assoluta di un organismo rispetto al plesso Parlamento-Governo, lo hanno chiaramente esplicitato, come nel caso dell’indipendenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato (v. art. 100.3 Cost.), che non a caso sono organi con funzioni giurisdizionali e consultive.

E’ chiaro che l’idea di considerare indipendente (dal potere politico) la Banca d’Italia – e dunque l’organismo che dovrebbe essere titolare delle politiche monetarie e della vigilanza sull’esercizio del credito – corrisponde più che altro a una visione neoliberista dell’economia che stride con i principi della #democrazia popolare di cui la nostra Costituzione è piena espressione. E’ difficile infatti coniugare i compiti previsti dall’art. 47 e l’indipendenza della banca centrale, semmai considerandosi qui stigmatizzabile (e violativo della Costituzione) il principio di legge opposto, secondo il quale l’istituto non deve rispondere politicamente per le proprie attività istituzionali, le quali invero investono senz’altro gli interessi della nazione (risparmio e tutela del credito), la cui portata valutativa e direttiva appartiene al plesso Governo-Parlamento.

Sicché, sarebbe opportuno (al più presto) che si inverta la rotta e che la Banca d’Italia torni sotto il controllo delle istituzioni democratiche. La tutela del risparmio e la vigilanza sulle attività creditizie conferite alla Repubblica, e cioè alle istituzioni democratiche (strumenti di manifestazione della volontà popolare ex-art. 1 Cost.) sono principi fondamentali inderogabili dalla legge e non soggetti a revisione costituzionale ex-art. 138, in quanto elementi qualificanti l’assetto 1-139 Cost.; pertanto essi hanno una valenza programmatica non superabile dalla previsione ex-art. 11 Cost. (così Quarantotto ut supra) e da qualsiasi altra previsione normativa interna o esterna che assegni, contram costitutionem, alla Banca d’Italia poteri e compiti deroganti o sovrastanti la volontà espressa dagli organi costituzionali democraticamente eletti.

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