Tutela del risparmio e Unione Europea. Un’incompatibilità stridente

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Qualche giorno fa ho sottolineato, a proposito dello #spread, che questo indice macropolitico non trova né spazio né legittimità nella nostra carta costituzionale, e ciò perché esso è il prodotto di un costrutto ideologico #neoliberista contrastante con l’architettura costituzionale nel suo complesso. Si è detto infatti che il modello economico costituzionale si muove su due direttrici: piena occupazione (ne parlerò meglio in futuro) e tutela del #risparmio. Obiettivi questi che non sono contemplati nei trattati europei, che invece puntano sulla stabilità dei prezzi.

Ma vediamo l’art. 47 Cost., sul risparmio:

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. 

Come sia possibile attuare oggi questa norma, con i trattati europei che vanno da tutt’altra parte e che espongono il risparmio nazionale alla speculazione finanziaria, non è tanto un mistero, quanto una vera e propria apologia del neoliberismo che tradisce in pieno la carta fondamentale. Infatti, nei trattati europei non esiste alcuna norma che miri alla tutela del risparmio in senso costituzionale, né che imponga agli Stati membri di tutelarlo, anche attraverso forme di controllo della #speculazione (repressione finanziaria); esistono norme invece che vanno nella direzione opposta e che incentivano e incoraggiano la competizione finanziaria e dunque gli aspetti beceramente speculativi sul risparmio privato e su quello pubblico. Sul punto si segnalano le norme del TUE relative alla libera circolazione dei capitali e alla liberalizzazione del sistema bancario (art. 58 TFUE). Sicuramente, però, la norma più rilevante sul punto è quella che affida le politiche monetarie alla Banca Centrale Europea (#BCE) che per statuto non può esercitare la funzione di prestatore di ultima istanza (e cioè farsi garante del debito sovrano degli Stati membri), offrendo così all’umorale mercato speculativo il debito sovrano degli Stati membri, come del resto precisa lapidariamente l’art. 123 TFUE:

Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate “banche centrali nazionali”), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

Voi potete dunque comprendere come queste e altre norme disseminate nei trattati europei, che fanno apologia del neoliberismo, ponendo lo stesso a pilastro e filosofia dell’Unione Europea, siano altamente e inequivocabilmente stridenti con i compiti fondamentali della Repubblica Italiana sanciti nella prima parte della Carta fondamentale, e specificamente nell’art. 47 Cost., richiamato, che impone alla Repubblica la tutela del risparmio in tutte le sue forme, e dunque sia del risparmio privato, ma anche di quello pubblico, e che impone un coordinamento, un controllo e la disciplina del credito, volto al perseguimento del primo obiettivo.

Questo, del resto, è quanto emerge dai lavori in costituente: il risparmio come il frutto sudato del lavoro diventa oggetto della tutela statale, che non solo lo favorisce, ma pure lo protegge attraverso una precisa disciplina del credito e forme di controllo, che seppure non vogliono e non devono implicare una #burocratizzare dell’accesso al credito, possono e devono impedire forme di speculazione sui frutti del lavoro che espongono gli stessi alle alternative e umorali vicende del mercato dei capitali. Sul punto si riportano le suggestive parole dell’on. #Lucifero, che nella seduta del 10 ottobre 1946, disse:

«… il risparmio è qualcosa di più sudato e di più rispettabile. Il risparmio è la genesi della proprietà. È proprio questa filiazione del lavoro che si può consolidare e trasformare in proprietà, ma essa è in uno stato fluido di particolare delicatezza ed ha bisogno di una particolare protezione».

Ciò ha poi comportato e confermato, almeno fino al 1981, il compito fondamentale della Banca d’Italia come prestatrice di ultima istanza del debito pubblico. Esso, compito, infatti realizzava pienamente l’obiettivo di cui all’art. 47 Cost.: la tutela del risparmio attraverso un sistema che impedisse che il debito pubblico, per la maggior parte in mano ai cittadini-lavoratori (alt. le famiglie), soffrisse i giochi speculativi del grande capitale. Oggi non esiste più alcuno scudo che impedisca che il debito italiano, e dunque il risparmio, balli alla musica della speculazione finanziaria. E questa è la ragione principale della sofferenza italiana, ed è causa ed effetto allo stesso tempo di una violazione sistematica del dettato costituzionale.

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